Per l’adozione si richiede il consenso(1) dell’adottante e dell’adottando(2)(3).
Note
(1)
Sulla natura del consenso, dibattuto è se esso costituisca un presupposto per il provvedimento del giudice, o se abbia caratteristiche negoziali e pertanto rimesso all’autonomia privata.
(2)
Per prestare valido consenso è necessario che la persona abbia la piena capacità di agire.
(3)
I commi II e III sono stati abrogati dall’art. 67 della L. 4 maggio 1983 n. 184.