Art. 296 – Consenso per l’adozione

Per l’adozione si richiede il consenso(1) dell’adottante e dell’adottando(2)(3).

Note

(1)

Sulla natura del consenso, dibattuto è se esso costituisca un presupposto per il provvedimento del giudice, o se abbia caratteristiche negoziali e pertanto rimesso all’autonomia privata.

(2)

Per prestare valido consenso è necessario che la persona abbia la piena capacità di agire.

(3)

I commi II e III sono stati abrogati dall’art. 67 della L. 4 maggio 1983 n. 184.

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