(1)Per l’adozione è necessario l’assenso(2) dei genitori dell’adottando e l’assenso del coniuge dell’adottante e dell’adottando, se coniugati e non legalmente separati 311.
Quando è negato l’assenso previsto dal primo comma, il tribunale, sentiti gli interessati, su istanza dell’adottante, può, ove ritenga il rifiuto ingiustificato o contrario all’interesse dell’adottando 312, pronunziare ugualmente l’adozione, salvo che si tratti dell’assenso dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale o del coniuge, se convivente, dell’adottante o dell’adottando. Parimenti il tribunale può pronunziare l’adozione quando è impossibile ottenere l’assenso per incapacità 414 o irreperibilità delle persone chiamate ad esprimerlo.
Note
(1)
L’articolo è stato modificato dall’art. 132 della L. 29 maggio 1975 n. 151; da tale intervento legislativo non si è più reso necessario l’assenso del coniuge dell’adottante e dell’adottando quando sia precedentemente intervenuta la separazione legale (ma non qualora vi sia stata una mera separazione di fatto).
(2)
La natura dell’assenso è quella di una autorizzazione privata dei soggetti che risentono degli effetti della costituzione del rapporto di adozione senza essere parti del rapporto stesso (così C.M. Bianca).