Art. 298 – Decorrenza degli effetti dell’adozione

L’adozione produce i suoi effetti(1) dalla data del decreto che la pronunzia 309, 313.

Finché il decreto non è emanato, tanto l’adottante quanto l’adottando possono revocare il loro consenso(2).

Se l’adottante muore dopo la prestazione del consenso e prima dell’emanazione del decreto(1), si può procedere al compimento degli atti necessari per l’adozione(3).

Gli eredi dell’adottante possono presentare al tribunale memorie e osservazioni per opporsi all’adozione.

Se l’adozione è ammessa, essa produce i suoi effetti 299 dal momento della morte dell’adottante.

Note

(1)

La decorrenza degli effetti avviene dalla data della sentenza che pronuncia l’adozione, essendo peraltro possibile (solamente) sino a quel momento la revoca del consenso prestato (come generalmente previsto per gli atti espressione di poteri inerenti alla famiglia).
Qualora medio tempore intervenisse la morte di chi avesse prestato il consenso ma non si fosse pervenuti all’emanazione del decreto, sarà possibile procedere al compimento degli atti necessari per l’adozione, salva l’opposizione degli eredi.

(2)

Si precisa però come il successivo art. 313 (così come novellato nella formulazione introdotta dall’art. 30 della L. 28 marzo 2001, n. 149) prevede che l’adozione sia decisa con sentenza.

(3)

Si tende quindi a favorire la creazione del vincolo adottivo, garantendo ed attuando la volontà esplicitata dal defunto; si rileva comunque come l’adozione pronunziata dopo la morte produca i suoi effetti già dal momento della morte.

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