Art. 303 – Cessazione della potestà dell’adottante

Se cessa l’esercizio da parte dell’adottante o degli adottanti della potesta, il tribunale su istanza dell’adottato, dei suoi parenti o affini o del pubblico ministero, o anche d’ufficio, puo dare i provvedimenti opportuni circa la cura della persona dell’adottato, la sua rappresentanza e l’amministrazione dei suoi beni, anche se ritiene conveniente che l’esercizio della potesta sia ripreso dai genitori

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