Art. 304 – Diritti di successione

L’adozione non attribuisce all’adottante alcun diritto di successione.

I diritti dell’adottato nella successione dell’adottante sono regolati dalle norme contenute nel libro II 468, 536, 567(1).

Note

(1)

Si veda ancora la fondamentale L. 4 maggio 1983, n. 184, in particolare l’art. 55. Si noti come, dal punto di vista dei diritti successori nei confronti dell’adottante, il figlio adottivo sia pienamente equiparato ai figli legittimi. Nessun diritto successorio spetterà invece all’adottante, onde evitare adozioni mirate ad accrescimenti patrimoniali; resta comunque salva la capacità di successione testamentaria per l’adottante istituito erede.

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