L’adozione si può revocare soltanto nei casi preveduti dagli articoli seguenti disp. att. 35, 127 trans., 314 co. II(1).
Note
(1)
La revoca ricopre una limitata casistica di possibilità, e non ricopre casi di cessazione dell’adozione (già prevista nel precedente art. 310 c.c.).