Art. 305 – Revoca dell’adozione

L’adozione si può revocare soltanto nei casi preveduti dagli articoli seguenti disp. att. 35, 127 trans., 314 co. II(1).

Note

(1)

La revoca ricopre una limitata casistica di possibilità, e non ricopre casi di cessazione dell’adozione (già prevista nel precedente art. 310 c.c.).

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