(1)Quando i fatti previsti dall’articolo precedente sono stati compiuti dall’adottante contro l’adottato, oppure contro il coniuge(2) o i discendenti o gli ascendenti di lui, la revoca può essere pronunziata su domanda dell’adottato.
Note
(1)
L’articolo è stato così sostituito dall’art. 62 della L. 4 maggio 1983 n. 184.
(2)
Il coniuge deve possedere tale qualità al momento del delitto, escludendo pertanto il caso in cui il matrimonio sia stato in precedenza dichiarato nullo.