Art. 307 – Revoca per indegnità dell’adottante

(1)Quando i fatti previsti dall’articolo precedente sono stati compiuti dall’adottante contro l’adottato, oppure contro il coniuge(2) o i discendenti o gli ascendenti di lui, la revoca può essere pronunziata su domanda dell’adottato.

Note

(1)

L’articolo è stato così sostituito dall’art. 62 della L. 4 maggio 1983 n. 184.

(2)

Il coniuge deve possedere tale qualità al momento del delitto, escludendo pertanto il caso in cui il matrimonio sia stato in precedenza dichiarato nullo.

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