Art. 309 – Decorrenza degli effetti della revoca

Gli effetti dell’adozione 298, 299 cessano quando passa in giudicato la sentenza di revoca 324 c.p.c.(1).

Se tuttavia la revoca è pronunziata dopo la morte dell’adottante per fatto imputabile all’adottato, l’adottato e i suoi discendenti sono esclusi dalla successione dell’adottante567(2).

Note

(1)

La sentenza, di natura costitutiva, è pronunciata dal tribunale ordinario competente per territorio. L’intervento del P.M. è necessario ai sensi dell’art. 69 del c.p.c., e dell’art. 70 del c.p.c., n. 3): si tratta infatti di un giudizio relativo allo stato delle persone.

(2)

Con la sentenza di revoca si determinano importanti effetti quali: la perdita del cognome acquisito con l’adozione, la cessazione degli obblighi alimentari e la cessazione degli impedimenti matrimoniali (art. 87 del c.c.).

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