I beni della persona giuridica, che restano dopo esaurita la liquidazione 30, sono devoluti in conformità dell’atto costitutivo o dello statuto 16; 15.
Qualora questi non dispongano, se trattasi di fondazione, provvede l’autorità governativa, attribuendo i beni ad altri enti che hanno fini analoghi 32; se trattasi di associazione, si osservano le deliberazioni dell’assemblea che ha stabilito lo scioglimento e, quando anche queste mancano, provvede nello stesso modo l’autorità governativa.
I creditori che durante la liquidazione non hanno fatto valere il loro credito possono chiedere il pagamento a coloro ai quali i beni sono stati devoluti, entro l’anno dalla chiusura della liquidazione(1), in proporzione e nei limiti di ciò che hanno ricevuto.
Note
(1)
Si tratta ovviamente di un termine di decadenza (v. 2964), e non si applicheranno quindi le regole relative all’interruzione della prescrizione.