Art. 311 – Manifestazione del consenso

Il consenso dell’adottante e dell’adottando o del legale rappresentante 296, 297 di questo deve essere manifestato personalmente(1) al presidente del tribunale nel cui circondario l’adottante ha la residenza 43.

L’assenso(2) delle persone indicate negli articoli 296 e 297 può essere dato da persona munita di procura speciale rilasciata per atto pubblico 2699 o per scrittura privata autenticata 2702, 2703.

Note

(1)

In merito alla sussistenza dei requisiti, si rileva come questi debbano sussistere – a pena di nullità – nel momento della pronuncia del decreto. In merito invece al consenso, esso dovrà essere prestato verbalmente dalla persona fisica, mai tramite rappresentante.

(2)

L’assenso e il consenso devono essere puri, poiché non ammettono l’apposizione di elementi accidentali come il termine o la condizione v. 1353.

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