(1)Gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni.
L’ascendente al quale è impedito l’esercizio di tale diritto può ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore affinchè siano adottati i provvedimenti più idonei nell’esclusivo interesse del minore. Si applica l’articolo 336, secondo comma.
Note
(1)
Articolo così sostituito con d.lgs. 28 dicembre 2013, n. n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.