Art. 317 bis – Rapporti con gli ascendenti

(1)Gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni.

L’ascendente al quale è impedito l’esercizio di tale diritto può ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore affinchè siano adottati i provvedimenti più idonei nell’esclusivo interesse del minore. Si applica l’articolo 336, secondo comma.

Note

(1)

Articolo così sostituito con d.lgs. 28 dicembre 2013, n. n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

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