(1)Nel caso di lontananza(2), di incapacità 414(3) o di altro impedimento(4) che renda impossibile ad uno dei genitori l’esercizio della responsabilità genitoriale, questa è esercitata in modo esclusivo dall’altro.
La responsabilità genitoriale di entrambi i genitori non cessa a seguito di separazione, scioglimento, di cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio; il suo esercizio, in tali casi, è regolato dal capo II del presente titolo.
Note
(1)
L’articolo è stato così sostituito dall’art. 139 della L. 19 maggio 1975 n. 151.
(2)
La lontananza è solamente la materiale distanza fisica che impedisce al genitore di adempiere ai doveri derivanti dal suo status; pertanto non va confusa con la scomparsa o con l’assenza di cui agli artt. 48 e 49 c.c.
(3)
Rilevano così tanto l’incapacità legale di cui all’art. 414 del c.c. che quella non dichiarata (cd. incapacità naturale di cui all’art. 428 del c.c., che prescinde da previ accertamenti).
(4)
Per altro impedimento può ricomprendersi ogni evento che comporti (pur temporaneamente) l’impossibilità di esercizio della potestà, come la carcerazione o particolari malattie.