Art. 318 – Abbandono della casa del genitore

(1)Il figlio, sino alla maggiore età o all’emancipazione, non può abbandonare la casa dei genitori o del genitore che esercita su di lui la responsabilità genitoriale né la dimora da essi assegnatagli. Qualora se ne allontani senza permesso, i genitori(2) possono richiamarlo 358 ricorrendo, se necessario, al giudice tutelare 344 38.

Note

(1)

L’articolo è stato inserito dall’art. 140 della L. 19 maggio 1975 n. 151.

(2)

Il potere di richiamo è congiuntivo, ed in caso di contrasto tra genitori provvederà il giudice.

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