(1)I genitori esercenti la responsabilità genitoriale hanno in comune l’usufrutto(2) dei beni del figlio 261, fino alla maggiore età o all’emancipazione.
I frutti percepiti sono destinati al mantenimento della famiglia e all’istruzione ed educazione dei figli 147.
Non sono soggetti ad usufrutto legale:
1) i beni acquistati dal figlio con i proventi del proprio lavoro(3);
2) i beni lasciati o donati 769 al figlio per intraprendere una carriera, un’arte o una professione;
3) i beni lasciati o donati con la condizione che i genitori esercenti la responsabilità genitoriale o uno di essi non ne abbiano l’usufrutto: la condizione però non ha effetto per i beni spettanti al figlio a titolo di legittima 536;
4) i beni pervenuti al figlio per eredità, legato o donazione e accettati nell’interesse del figlio contro la volontà dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale 321. Se uno solo di essi era favorevole all’accettazione, l’usufrutto legale spetta esclusivamente a lui.
Note
(1)
L’articolo è stato così sostituito dall’art. 147 della L. 19 maggio 1975 n. 151.
(2)
L’usufrutto legale dei genitori qui esposto (sensibilmente diverso dall’usufrutto di cui all’art. 978 del c.c., essendo ben più ampi i poteri di amministrazione dei genitori) è previsto nell’interesse complessivo della famiglia (così Capozzi); è un diritto reale di godimento che ha ad oggetto tutti i beni che fanno parte del patrimonio del minore o vi entrano successivamente.
(3)
Nei proventi e beni acquisiti grazie all’attività del figlio sono da ricomprendere i redditi derivanti dall’attività lavorativa svolta dallo stesso in maniera autonoma come anche in maniera subordinata (anche alle dipendenze degli stessi genitori). Gli interessi sul capitale spettano al genitore sino al compimento della maggiore età da parte del figlio.