Art. 326 – Inalienabilità dell’usufrutto legale. Esecuzione sui frutti

(1)L’usufrutto legale non può essere oggetto di alienazione, di pegno o di ipoteca né di esecuzione 2910(2) da parte dei creditori.

L’esecuzione sui frutti dei beni del figlio da parte dei creditori dei genitori o di quello di essi che ne è titolare esclusivo non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia 170.

Note

(1)

L’articolo è stato così sostituito dall’art. 149 della L. 19 maggio 1975 n. 151.

(2)

In proposito, la Legge fallimentare (R.D. n. 267 del 16 marzo 1942 e ss. mm. ii.) all’art. 46 recita che “Non sono compresi nel fallimento: (…) 3) i frutti derivanti dall’usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto è disposto dall’art. 170 del c.c.”. Il numero è stato così modificato dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 in vigore dal 16 luglio 2006.

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