(1)Il giudice 38, 51 può reintegrare nella responsabilità genitoriale il genitore che ne è decaduto 330, quando, cessate le ragioni per le quali la decadenza è stata pronunciata, è escluso ogni pericolo di pregiudizio per il figlio(2).
Note
(1)
L’articolo è stato così sostituito dall’art. 154 della L. 19 maggio 1975 n. 151.
(2)
Il genitore potrà essere reintegrato nella potestà solo qualora vengano meno le esigenze cautelari che determinarono la pronuncia di decadenza, e venga conseguentemente escluso il pregiudizio per il figlio.