(1)Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall’articolo 330(2), ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice 38, 51, secondo le circostanze, può adottare i provvedimenti(3) convenienti e può anche disporre l’allontanamento di lui dalla residenza familiare 336 ovvero l’allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore(4).
Tali provvedimenti sono revocabili in qualsiasi momento 742 c.p.c.(5).
Note
(1)
L’articolo è stato così sostituito dall’art. 155 della L. 19 maggio 1975 n. 151.
(2)
La norma trova applicazione solo con riferimento agli aspetti relativi alla cura della persona del minore, ossia per condotte relative ad aspetti non patrimoniali (per gli aspetti patrimoniali vi sarebbe lo specifico successivo 334c).
(3)
I provvedimenti adottabili derivano anche dal solo pericolo di danno al minore, e sono perciò rimessi nel contenuto all’apprezzamento del giudice che valuterà caso per caso le misure opportune.
(4)
Il comma è stato così modificato dall’art. 37 della L. 28 marzo 2001 n. 149 (Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile).
(5)
Con la revoca dei provvedimenti avverrà il riacquisto della potestà con effetti retroattivi ex tunc.