Art. 334 – Rimozione dall’amministrazione

(1)Quando il patrimonio del minore è male amministrato, il tribunale 38, 51 può stabilire le condizioni a cui i genitori devono attenersi nell’amministrazione 337 o può rimuovere entrambi o uno solo di essi(2) dall’amministrazione stessa, e privarli, in tutto o in parte, dell’usufrutto legale 324.

L’amministrazione è affidata ad un curatore, se è disposta la rimozione di entrambi i genitori.

Note

(1)

L’articolo è stato così sostituto dall’art. 156 della L. 19 maggio 1975 n. 151.

(2)

Il genitore rimosso dall’amministrazione perde anche il potere di rappresentanza del minore, in favore dell’altro genitore (o del curatore).

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