Art. 336 – Legittimazione ad agire

I provvedimenti indicati negli articoli precedenti sono adottati su ricorso dell’altro genitore, dei parenti, del curatore speciale se già nominato o del pubblico ministero e, quando si tratta di revocare deliberazioni anteriori, anche del genitore interessato.

abrogato(5)

abrogato(5)

I genitori e il minore sono assistiti da un difensore(6).

Note

(1)

L’articolo è stato così sostituito dall’art. 157 della L. 19 maggio 1975 n. 151.

(4)

Il comma è stato aggiunto dall’art. 37 della L. 28 amrzo 2001 n. 149, che ha recato modifiche alla legge 4 maggio 1983 n. 184, nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile; le parole in parentesi quadra sono state abrogate dall’art. 299 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 sulle spese di giustizia. Per le disposizioni generali sul patrocinio a spese dello Stato nel processo civile si rimanda agli artt. da 74 a 89 del decreto citato.

(5)

Comma abrogato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197.

(6)

I commi 1 e 4 della presente disposizione sono stati modificati dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. “Riforma Cartabia”), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, il quale ha disposto (con l’art. 35, comma 1) che “Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti”.

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