Art. 337 bis – Ambito di applicazione

(1)In caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio si applicano le disposizioni del presente capo.

Note

(1)

Articolo aggiunto dall’art. 55 del D. lgs. 28/12/2013 n. 154.

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