(1)Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all’avente diritto.
Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori.
Note
(1)
Articolo aggiunto dall’art. 55 del D. lgs. 28/12/2013 n. 154 il qaule riporta, con modificazioni, il contenuto dell’art. 155 quinquies abrogato.