Art. 337 – Vigilanza del giudice tutelare

(1)Il giudice tutelare deve vigilare sull’osservanza delle condizioni che il tribunale abbia stabilite per l’esercizio della responsabilità genitoriale 333 e per l’amministrazione dei beni 334(2).

Note

(1)

L’articolo è stato così sostituito dall’art. 158 della L. 19 maggio 1975 n. 151.

(2)

Il potere di vigilanza del giudice tutelare dovrà essere esercitato anche qualora uno dei genitori sia stato privato della potestà sul figlio, ed i relativi poteri siano stati di fatto esercitati dall’altro genitore.

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