Art. 346 – Nomina del tutore e del protutore

Il giudice tutelare 344, appena avuta notizia del fatto da cui deriva l’apertura della tutela 345, procede alla nomina(1) del tutore e del protutore.

Note

(1)

Il provvedimento di nomina del tutore ha funzione costitutiva, riveste la forma del decreto motivato, revocabile e modificabile anche d’ufficio, e sarà reclamabile presso il tribunale per i minorenni (art. 45 disp. att.).
L’assunzione delle funzioni è obbligatoria e non è pertanto necessaria l’accettazione.

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