Il giudice tutelare nomina tutore la persona designata dal genitore che ha esercitato per ultimo la responsabilità genitoriale 316. La designazione può essere fatta per testamento 587, per atto pubblico 2699 o per scrittura privata autenticata 2703(1).
Se manca la designazione ovvero se gravi motivi(2) si oppongono alla nomina della persona designata, la scelta del tutore avviene preferibilmente tra gli ascendenti o tra gli altri prossimi parenti 74 o affini 78 del minore, i quali, in quanto sia opportuno, devono essere sentiti.
Il giudice, prima di procedere alla nomina del tutore, dispone l’ascolto del minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento.
In ogni caso la scelta deve cadere su persona idonea all’ufficio, di ineccepibile condotta, la quale dia affidamento di educare e istruire il minore conformemente a quanto è prescritto nell’articolo 147(3).
Note
(1)
Il comma è stato così modificato dall’art. 146 della L. 24 novembre 1981 n. 689.
(2)
Qualora manchi la designazione od ostino gravi motivi (di cui all’ultima parte della disposizione in esame), la scelta avverrà con preferenza per gli ascendenti o gli altri prossimi parenti o affini del minore. E’ questo un esempio di tutela dativa, ossia in assenza di designazione ma con nomina (provvedimento costitutivo) da parte del giudice di un soggetto estraneo alla cerchia familiare del minore (si veda quanto esplicitato sub commento art. 343 del c.c.).
(3)
Era inizialmente previsto un quinto comma, concernente la tutela dei cittadini di razza ariana, abrogato dall’art. 1 del R.D.L. 20 gennaio 1944 n. 25, riguardante i cittadini di razza ebraica, e dall’art. 3 del D. Lgs. Lgt. 14 settembre 1944 n. 287, relativo alla riforma della legislazione civile.