Art. 349 – Giuramento del tutore

Il tutore, prima di assumere l’ufficio(1), presta davanti al giudice tutelare giuramento di esercitarlo con fedeltà e diligenza 353.

Note

(1)

Il giuramento, da prestarsi entro 10 giorni dalla nomina (secondo quanto desumibile in via analogica dall’art. 362 del c.c.), rende la connotazione pubblicistica dell’istituto della tutela, essendone un presupposto indefettibile e prodromico all’esercizio dell’ufficio di tutore.

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