Art. 35 – Disposizione penale

Gli amministratori e i liquidatori che non richiedono le iscrizioni prescritte dagli articoli 33 e 34, nel termine e secondo le modalità stabiliti dalle norme di attuazione del codice(1), sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 10 a euro 516(2).

Note

(1)

Quanto ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato dal D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361(ex art. 11, lett. e).

(2)

Ammenda originaria da lire 100 a lire 5.000; moltiplicata per 40 ai sensi dell’art. 3, L. 12 luglio 1961 n. 603, poi moltiplicata per 5 dagli artt. 113 e 114 della L. 24 novembre 1981 n. 689.

 - 
Chinese (Simplified)
 - 
zh-CN
English
 - 
en
Italian
 - 
it
Russian
 - 
ru
Apri chat
Ciao 👋
Come posso aiutarti ?