Gli amministratori e i liquidatori che non richiedono le iscrizioni prescritte dagli articoli 33 e 34, nel termine e secondo le modalità stabiliti dalle norme di attuazione del codice(1), sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 10 a euro 516(2).
Note
(1)
Quanto ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato dal D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361(ex art. 11, lett. e).
(2)
Ammenda originaria da lire 100 a lire 5.000; moltiplicata per 40 ai sensi dell’art. 3, L. 12 luglio 1961 n. 603, poi moltiplicata per 5 dagli artt. 113 e 114 della L. 24 novembre 1981 n. 689.