Art. 354 – Tutela affidata a enti di assistenza

La tutela dei minori, che non hanno nel luogo del loro domicilio parenti conosciuti o capaci di esercitare l’ufficio di tutore, può essere deferita dal giudice tutelare 43 ad un ente di assistenza nel comune dove ha domicilio il minore 43 o all’ospizio(1) in cui questi è ricoverato. L’amministrazione dell’ente o dell’ospizio delega uno dei propri membri a esercitare le funzioni di tutela 355, 402.

È tuttavia in facoltà del giudice tutelare 344 di nominare un tutore al minore quando la natura o l’entità dei beni o altre circostanze lo richiedano.

Note

(1)

In tale caso si parla di tutela assistenziale, essendo delegati membri di un istituto, collegio o convitto all’esercizio delle funzioni piuttosto che un parente residente in un luogo diverso ed estraneo alla cerchia familiare del minore. Si noti comunque come la titolarità dell’ufficio permanga in capo all’ente, il quale delegherà propri soggetti.

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