(1)Chi fa una donazione 769 o dispone con testamento 587 a favore di un minore, anche se questi è soggetto alla responsabilità genitoriale, può nominargli un curatore speciale per l’amministrazione dei beni donati o lasciati 366, 78 c.p.c.(2)(3).
Se il donante o il testatore non ha disposto altrimenti, il curatore speciale deve osservare le forme stabilite dagli articoli 374 e 375 per il compimento di atti eccedenti l’ordinaria amministrazione.
Si applica in ogni caso al curatore speciale l’articolo 384.
Note
(1)
L’articolo è stato così modificato, al co. I, dall’art. 146 della L. 24 novembre 1981 n. 689.
(2)
L’ambito di applicazione si estende anche nei confronti dell’interdetto, mentre non appare possa valere per l’emancipato e l’inabilitato.
(3)
La nomina del curatore speciale, accompagnata dall’accettazione del donatario o del beneficiario, comporta la privazione per i genitori del potere di amministrazione e l’esclusione del potere di rappresentanza limitatamente ai beni donati o lasciati per testamento.