Il tutore ha la cura della persona del minore 371(1), lo rappresenta in tutti gli atti civili 1387(2) e ne amministra i beni(3).
Note
(1)
Il tutore ha la cura della persona del minore alla pari dei genitori, ma è soggetto ad un profondo controllo da parte del giudice tutelare (su autorizzazione del tribunale (art. 375 del c.c.). Sul tutore gravano gli obblighi di istruzione e di educazione, per la soddisfazione di ogni esigenza personale, spirituale e di salute (secondo il dettato dell’art. 147 del c.c.).
(2)
L’incarico ricoperto dal tutore è strettamente personale e non può essere conferito ad altri mediante mandato generale, essendo una funzione particolarmente delicata; potrà al limite essere conferita una gestione particolare di singoli atti giuridici senza la sostituzione soggettiva nell’amministrazione dei beni.
(3)
Il tutore potrà, in particolare, compiere tutti gli atti che reputa necessari per la conservazione del patrimonio od al fine di garantire la produttività dello stesso, nell’interesse esclusivo del minore.