Art. 360 – Funzioni del protutore

Il protutore 346 rappresenta il minore nei casi in cui l’interesse di questo è in opposizione con l’interesse(1) del tutore 380, 382(2).

Se anche il protutore si trova in opposizione d’interessi col minore(1), il giudice tutelare nomina un curatore speciale 78 c.p.c.(3).

Il protutore è tenuto a promuovere la nomina di un nuovo tutore nel caso in cui il tutore è venuto a mancare o ha abbandonato l’ufficio. Frattanto egli ha cura della persona del minore, lo rappresenta 357 e può fare tutti gli atti conservativi e gli atti urgenti di amministrazione.

Note

(1)

La nozione di opposizione di interessi del tutore, secondo parte della dottrina, dovrebbe coincidere con quella di conflitto di interessi di cui all’art. 320 del c.c..Così, nel caso di opposizione di interessi, il protutore assumerà ipso iure il potere di rappresentanza del minore senza formalità giudiziali.

(2)

Al procedimento di nomina si applicheranno le stesse disposizioni dettate per la nomina del tutore, pur essendo gli stessi organi distinti che svolgono attività collaborativa, consultiva e di sorveglianza. In altri casi svolge invece una attività sostitutiva del tutore per la rappresentanza del minore.

(3)

Il curatore speciale è un organo temporaneo, a carattere transitorio ed occasionale, oltretutto (Trabucchi) con funzioni limitate al copimento degli atti per i quali è nominato.

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