Art. 361 – Provvedimenti urgenti

Prima che il tutore o il protutore abbia assunto le proprie funzioni, spetta al giudice tutelare 344 di dare, sia d’ufficio sia su richiesta del pubblico ministero, di un parente o di un affine 78 del minore, i provvedimenti urgenti(1) che possono occorrere per la cura del minore o per conservare e amministrare il patrimonio 369 ss. c.c.. Il giudice può procedere, occorrendo, alla apposizione dei sigilli 752 c.p.c., nonostante qualsiasi dispensa.

Note

(1)

Il giudice tutelare è competente per tutti i provvedimenti urgenti inerenti la cura del minore e per conservare ed amministrare il patrimonio, nel lasso di tempo intercorrente tra l’apertura della tutela all’assunzione delle funzioni da parte del tutore: in concreto però non potrà egli stesso essere parte attiva della tutela, dovendo gli atti essere compiuti da un curatore speciale all’uopo nominato.

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