Il tutore, nei dieci giorni successivi a quello in cui ha avuto legalmente notizia della sua nomina, deve procedere all’inventario 36, 769 ss. c.p.c.(1) dei beni del minore, nonostante qualsiasi dispensa 46.
L’inventario deve essere compiuto nel termine di trenta giorni, salva al giudice tutelare la facoltà di prorogare 43, 45 il termine se le circostanze lo esigono.
Note
(1)
Gli atti preliminari sono la redazione dell’inventario, mediante descrizione dei beni, e la prestazione di cauzione, se imposta dal giudice: entrambi rivestono una funzione cautelativa, e sono atti obbligatori pena la rimozione del tutore ai sensi dell’art. 384 del c.c..