Art. 363 – Formazione dell’inventario

(1)L’inventario 362 si fa col ministero del cancelliere del tribunale o di un notaio a ciò delegato dal giudice tutelare 344, con l’intervento del protutore 360 e, se è possibile, anche del minore che abbia compiuto gli anni sedici, e con l’assistenza di due testimoni scelti preferibilmente fra i parenti o gli amici della famiglia 46.

Il giudice può consentire che l’inventario sia fatto senza ministero di cancelliere o di notaio, se il valore presumibile del patrimonio non eccede euro 7,75.

L’inventario è depositato presso il tribunale.

Nel verbale di deposito il tutore e il protutore ne dichiarano con giuramento la sincerità 367, 368.

Note

(1)

L’articolo è stato così modificato dall’art. 141 del D. Lgs. 19 febbraio 1998 n. 51.

 - 
Chinese (Simplified)
 - 
zh-CN
English
 - 
en
Italian
 - 
it
Russian
 - 
ru
Apri chat
Ciao 👋
Come posso aiutarti ?