(1)L’inventario 362 si fa col ministero del cancelliere del tribunale o di un notaio a ciò delegato dal giudice tutelare 344, con l’intervento del protutore 360 e, se è possibile, anche del minore che abbia compiuto gli anni sedici, e con l’assistenza di due testimoni scelti preferibilmente fra i parenti o gli amici della famiglia 46.
Il giudice può consentire che l’inventario sia fatto senza ministero di cancelliere o di notaio, se il valore presumibile del patrimonio non eccede euro 7,75.
L’inventario è depositato presso il tribunale.
Nel verbale di deposito il tutore e il protutore ne dichiarano con giuramento la sincerità 367, 368.
Note
(1)
L’articolo è stato così modificato dall’art. 141 del D. Lgs. 19 febbraio 1998 n. 51.