Art. 371 – Provvedimenti circa l’educazione e l’amministrazione

Compiuto l’inventario, il giudice tutelare, su proposta del tutore(1) e sentito il protutore, delibera(2):

1) sul luogo dove il minore deve essere allevato(3) e sul suo avviamento agli studi o all’esercizio di un’arte, mestiere o professione, disposto l’ascolto dello stesso minore che abbia compiuto gli anni dieci e anche di età inferiore se capace di discernimento 2(4) e richiesto, quando opportuno, l’avviso dei parenti prossimi e del comitato di patronato dei minorenni;

2) sulla spesa annua occorrente per il mantenimento e l’istruzione del minore e per l’amministrazione del patrimonio, fissando i modi d’impiego del reddito eccedente(5);

3) sulla convenienza di continuare(6) ovvero alienare o liquidare le aziende commerciali 2195, 2555, che si trovano nel patrimonio del minore, e sulle relative modalità e cautele.

Nel caso in cui il giudice stimi evidentemente utile per il minore la continuazione dell’esercizio dell’impresa, il tutore deve domandare l’autorizzazione del tribunale 38, 208. In pendenza della deliberazione del tribunale il giudice tutelare 344 può consentire l’esercizio provvisorio dell’impresa 2198.

Note

(1)

Solamente allorquando sia stata terminata la redazione dell’inventario, il tutore potrà sollecitare l’intervento del giudice tutelare per i provvedimenti ritenuti più importanti dal punto di vista educativo e patrimoniale.

(2)

Il giudice tutelare emetterà direttive generali inerenti le modalità di esercizio della funzione tutoria; rivestiranno la forma del decreto motivato avverso il quale è ammesso reclamo al tribunale per i minorenni.

(3)

Tale luogo in cui il minore deve essere allevato, che non potrà essere mutato discrezionalmente dal tutore senza una preventiva autorizzazione del giudice tutelare (art. 358 del c.c.), potrà non coincidere con l’abitazione ove è domiciliato il tutore.

(4)

Le funzioni di erogazione dei servizi di assistenza ai minori, già attribuite al “comitato” di patronato dei minori, sono oggi demandate ai Comuni (eventualmente anche in forma associata) in forza dell’art. 25 del d.P.R. 616/1977, mediante la gestione dei servizi sociali.

(5)

Ovviamente il giudice avrà il potere di disporre in merito ad eventuali rimanenze di denaro, pur potendo integrare le disposizioni adottate per le spese necessarie al mantenimento e all’istruzione del minore, in ogni tempo dell’anno a seconda della contingenza.

(6)

L’incapace non può iniziare una nuova attività imprenditoriale; qualora però si tratti di continuazione, ed il tutore gestisca l’impresa in nome e per conto del minore stesso, occorrerà specifica autorizzazione (è discusso se si tratti di parere a carattere preparatorio) del tribunale dei minori alla continuazione dell’esercizio, valutata la destinazione da dare all’azienda.

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