I capitali del minore devono, previa autorizzazione 43, 45 del giudice tutelare 344, essere dal tutore investiti:
1) in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato;
2) nell’acquisto di beni immobili posti nello Stato;
3) in mutui 1813 garantiti da idonea ipoteca 2808 sopra beni posti nello Stato, o in obbligazioni emesse da pubblici istituti autorizzati a esercitare il credito fondiario;
4) in depositi 1834 fruttiferi presso le casse postali o presso altre casse di risparmio o monti di credito su pegno. Il giudice, sentito il tutore e il protutore, può autorizzare il deposito presso altri istituti di credito 251, ovvero, per motivi particolari, un investimento diverso da quelli sopra indicati(1).
Note
(1)
Le forme di investimento sono tra loro alternative, e l’ordine indicato dal legislatore non si ritiene essere vincolante. Permane comunque la generale responsabilità aquiliana del tutore il quale non abbia tempestivamente investito i capitali mantenendoli infruttuosi.