Art. 378 – Atti vietati al tutore e al protutore

Il tutore e il protutore non possono, neppure all’asta pubblica 534, 733 c.p.c. rendersi acquirenti(1) direttamente o per interposta persona dei beni e dei diritti del minore(2).

Non possono prendere in locazione i beni del minore senza l’autorizzazione 43, 45 e le cautele fissate dal giudice tutelare 344.

Gli atti compiuti in violazione di questi divieti possono essere annullati 1441 su istanza delle persone indicate nell’articolo precedente, ad eccezione del tutore e del protutore che li hanno compiuti 387.

Il tutore e il protutore non possono neppure diventare cessionari di alcuna ragione o credito 596, 1268 verso il minore.

Note

(1)

Rendersi acquirenti significa porre in essere negozi traslativi della proprietà, quindi – oltre all’archetipo della compravendita di cui all’art. 1470 del c.c. – la norma si riferirebbe alla permuta (art. 1552 del c.c.) ed agli altri contratti che realizzino analoghi risultati.

(2)

Diversa risulta l’ipotesi (già descritta sub art. 360 del c.c.) dell’acquisto di beni del tutore da parte del minore.

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