Art. 379 – Gratuità della tutela

L’ufficio tutelare è gratuito 381.

Il giudice tutelare 344 tuttavia, considerando l’entità del patrimonio e le difficoltà dell’amministrazione, può assegnare al tutore un’equa indennità(1). Può altresì, se particolari circostanze lo richiedono, sentito il protutore 360, autorizzare il tutore a farsi coadiuvare nell’amministrazione, sotto la sua personale responsabilità, da una o più persone stipendiate 357(2).

Note

(1)

La norma è considerata inapplicabile al protutore, la cui figura risulta solo eventuale. E’comunque prevista una equa indennità anche per lo stesso protutore nel caso di subentro, e comunque in relazione all’attività svolta ed all’entità del patrimonio del minore. Per entrambi, l’indennità dovrà essere considerata come un rimborso delle spese sostenute, a carattere indennitario e non retributivo.

(2)

Con l’autorizzazione del giudice tutelare, qualora lo richiedano le circostanze, il tutore potrà essere coadiuvato nell’amministrazione da collaboratori retribuiti e comunque sotto la sua direzione e responsabilità.

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