Le azioni del minore contro il tutore e quelle del tutore contro il minore relative alla tutela si prescrivono 2941 n. 5, 2946 in cinque anni dal compimento della maggiore età 2 o dalla morte del minore. Se il tutore ha cessato dall’ufficio e ha presentato il conto prima della maggiore età o della morte del minore, il termine decorre dalla data del provvedimento col quale il giudice tutelare pronunzia sul conto stesso 43, 45.
Le disposizioni di quest’articolo non si applicano all’azione per il pagamento del residuo che risulta dal conto definitivo 2946(1).
Note
(1)
Tale norma troverà applicazione in qualsiasi caso di gestione della tutela, come tipicamente quelli dell’azione di rendiconto e quella di responsabilità, residuando nei casi rimanenti le disposizioni degli artt. 2946 e 2941 n. 3 c.c.