Nessuna convenzione tra il tutore e il minore divenuto maggiore 2 può aver luogo prima che sia decorso un anno dall’approvazione(1) del conto 386 della tutela 295, 596, 779.
La convenzione può essere annullata 1425, 1441 su istanza del minore o dei suoi eredi o aventi causa.
Note
(1)
Le parole «prima che sia decorso un anno dall’approvazione» sono state così sostituite alle precedenti «prima dell’approvazione» dall’art. 3 co. II della L. 9 gennaio 2004 n. 6, a decorrere dal sessantesimo giorno dalla pubblicazione in G.U. avvenuta in data 19 gennaio 2004.