Art. 388 – Divieto di convenzioni prima che sia decorso un anno dall’approvazione del conto

Nessuna convenzione tra il tutore e il minore divenuto maggiore 2 può aver luogo prima che sia decorso un anno dall’approvazione(1) del conto 386 della tutela 295, 596, 779.

La convenzione può essere annullata 1425, 1441 su istanza del minore o dei suoi eredi o aventi causa.

Note

(1)

Le parole «prima che sia decorso un anno dall’approvazione» sono state così sostituite alle precedenti «prima dell’approvazione» dall’art. 3 co. II della L. 9 gennaio 2004 n. 6, a decorrere dal sessantesimo giorno dalla pubblicazione in G.U. avvenuta in data 19 gennaio 2004.

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