Nel registro delle tutele, istituito presso ogni giudice tutelare, sono iscritti a cura del cancelliere l’apertura e la chiusura della tutela, la nomina, l’esonero e la rimozione del tutore e del protutore, le risultanze degli inventari 363 e dei rendiconti 385 e tutti i provvedimenti che portano modificazioni nello stato personale o patrimoniale del minore 47, 48, 50, 51(1).
Dell’apertura e della chiusura della tutela il cancelliere dà comunicazione entro dieci giorni all’ufficiale dello stato civile per la annotazione in margine all’atto di nascita del minore.
Note
(1)
Per la trascrizione nel registro delle tutele, il provvedimento dovrà essere definitivo, ossia non reclamato entro 10 gg. dalla notificazione. Si veda inoltre il d.P.R. 3 novembre 2000 n. 396 sull’ordinamento dello stato civile.