(1)Curatore del minore sposato con persona maggiore di età 2 è il coniuge.
Se entrambi i coniugi sono minori di età, il giudice tutelare 344 può nominare 43, 45 un unico curatore, scelto preferibilmente fra i genitori.
Se interviene l’annullamento per una causa diversa dall’età 117, o lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio 149(2) o la separazione personale, il giudice tutelare nomina curatore uno dei genitori, se idoneo all’ufficio, o in mancanza, altra persona(3). Nel caso in cui il minore contrae successivamente matrimonio, il curatore lo assiste altresì negli atti previsti nell’articolo 165(4).
Note
(1)
L’articolo è stato così sostituito dall’art. 7 della L. 8 marzo 1975 n. 39.
(2)
Si veda l’art. 5 della L. 1 dicembre 1970 n. 898 sui casi di scioglimento del matrimonio.
(3)
Si tratta della cd. curatela giudiziale, che si rende necessaria qualora il matrimonio entri nella fase patologica di crisi, per cui non sia più ravvisabile l’opportunità di assolvimento dell’ufficio di curatore in capo all’altro coniuge.
(4)
Il richiamato articolo si riferisce alle eventuali convenzioni matrimoniali; in generale il curatore è privo del potere di rappresentare l’incapace, dovendolo solamente assistere negli atti di natura patrimoniale eccedenti la normale amministrazione.