Art. 394 – Capacità dell’emancipato

L’emancipazione conferisce al minore la capacità di compiere gli atti che non eccedono l’ordinaria amministrazione 320, 374, 1572(1).

Il minore emancipato può con l’assistenza del curatore riscuotere i capitali(2) sotto la condizione di un idoneo impiego e può stare in giudizio sia come attore sia come convenuto 75 c.p.c.(3).

Per gli altri atti eccedenti l’ordinaria amministrazione 374, oltre il consenso del curatore, è necessaria l’autorizzazione del giudice tutelare(4).

Qualora nasca conflitto di interessi fra il minore e il curatore, è nominato un curatore speciale(5) 78 c.p.c. a norma dell’ultimo comma dell’articolo 320 395, 732 c.p.c..

Note

(1)

Il presente articolo disciplina esclusivamente gli atti a contenuto patrimoniale che può compiere il minore, da solo o assistito ed autorizzato; diversamente, egli sarà pienamente capace per tutti gli atti di carattere personale.

(2)

La norma si riferisce alle somme di denaro di notevole ammontare, che non rappresentano gli interessi di altro capitale.

(3)

Gli atti di straordinaria amministrazione richiedono tanto l’assistenza del curatore (mediante consenso all’atto) quanto l’autorizzazione del giudice tutelare. Si parla pertanto, per tale fusione di volontà, di atto complesso ineguale (così Mazzacane). Per altri (tra tutti, Bianca) si parla di autorizzazione privata del curatore che riveste la funzione di requisito esterno dell’atto.

(4)

Una parte di questo comma è stata soppressa dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. “Riforma Cartabia”).

(5)

Il curatore speciale dovrà solamente esprimere la propria valutazione sull’opportunità di compiere il descritto atto potenzialmente generante un conflitto di interessi.

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