I provvedimenti con i quali e concessa o revocata l’emancipazione devono essere iscritti, a cura del cancelliere, in apposito registro e comunicati entro dieci giorni all’ufficiale dello stato civile perche li annoti in margine all’atto di nascita dell’emancipato.
La pubblicita dei provvedimenti relativi all’autorizzazione dell’esercizio dell’impresa commerciale o alla revoca dell’autorizzazione e regolata dal libro V.