Art. 401 – Limiti di applicazione delle norme

Le disposizioni del presente titolo si applicano anche ai minori che sono figli di genitori non conosciuti, ovvero figli di genitori che si trovino 254 258 nell’impossibilità di provvedere al loro mantenimento(1).

Le stesse disposizioni si applicano ai minori ricoverati in un istituto di pubblica assistenza o assistiti da questo per il mantenimento, l’educazione o la rieducazione, ovvero in istato di abbandono materiale o morale(2)(3).

Note

(1)

Il comma è stato così sostituito dall’art. 8, L. 8 marzo 1975, n. 39.
Le parole “figli di genitori che si trovino” sono state aggiunte dall’art. 61, D. lgs. 28 dicembre 2013, n. 154.

(2)

Si veda l’art. 1 della L. 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), così come modificata dalla l. 31-12-1998, n. 476 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a l’Aja il 22 maggio 1993. Modifiche alla l. 4-5-1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri) e dalla l. 28-3-2001, n. 149 (Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile).

(3)

Ai minori in stato di abbandono materiale o morale non si applicano le norme sull’affidamento, dal momento che l’attuale disciplina v. 8 ss. l. 184/1983 considera la situazione di abbandono del minore come un presupposto necessario per la dichiarazione dello stato di adottabilità.

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