Art. 402 – Poteri tutelari spettanti agli istituti di assistenza

L’istituto di pubblica assistenza esercita i poteri tutelari sul minore ricoverato o assistito, secondo le norme del titolo X, capo I di questo libro 343 ss., fino a quando non si provveda alla nomina di un tutore 346, e in tutti i casi nei quali l’esercizio della responsabilità genitoriale o della tutela sia impedito 330, 384. Resta salva la facoltà del giudice tutelare 43 e 45 di deferire la tutela all’ente di assistenza o all’ospizio 354, ovvero di nominare un tutore a norma dell’articolo 354(1).

Nel caso in cui il genitore riprenda l’esercizio della responsabilità genitoriale, l’istituto deve chiedere al giudice tutelare di fissare eventualmente limiti o condizioni a tale esercizio 332, 406(2).

Note

(1)

Il comma è stato così modificato dall’art. 146 della L. 24 novembre 1981 n. 689.

(2)

Si veda l’art. 3 della L. 4 maggio 1983 n. 184. Nel comma in esame si prevede che il giudice tutelare possa intervenire per un diretto controllo sull’esercizio della responsabilità genitoriale precedentemente persa, ed ora riacquistabile: il controllo delle motivazioni dei genitori, prima, e il successivo esercizio condizionato o limitato sono a tutela della genuinità delle intenzioni.

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