Art. 404 – Amministrazione di sostegno

La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica(1), si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio.

Note

(1)

La casistica che emerge dai primi dieci anni di applicazione dell’istituto è assai ampia: si va dai disturbi mentali (in luogo della più pesante misura dell’interdizione) alla grave infermità con ricovero permanente conseguente ad intervento chirurgico ritenuto vitale, all’assoluta incapacità di sottrarsi agli stimoli depauperativi esterni, sino ai gravi handicap esclusivamente fisici (come la totale incapacità motoria derivante, ad es., dalla SLA) ed alla spiccata propensione per il consumo di sostanze stupefacenti.

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