Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno(1).
Il beneficiario dell’amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.
Note
(1)
L’istituto consente al soggetto nominato di assistere il beneficiario nei soli atti (indicati nel decreto di nomina) che quest’ultimo non sia in grado di compiere, pena l’annullabilità degli stessi. Il beneficiario potrà comunque compiere gli atti necessari al soddisfacimento delle esigenze ordinarie della propria vita quotidiana qualora (come perlopiù accade) l’amministrazione sia volta a consentire una rappresentanza per le questioni patrimoniale (Cass. sez. I n. 19971/2008).