Art. 41 – Responsabilità dei componenti. Rappresentanza in giudizio

Qualora il comitato non abbia ottenuto la personalità giuridica 12, i suoi componenti rispondono personalmente e solidalmente 1292 ss. delle obbligazioni assunte. I sottoscrittori sono tenuti soltanto a effettuare le oblazioni promesse.

Il comitato può stare in giudizio nella persona del presidente 75 ss. c.p.c..

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