Art. 417 – Istanza d’interdizione o di inabilitazione

(1)L’interdizione 414 o l’inabilitazione possono essere promosse dalle persone indicate negli articoli 414 e 415, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini 78 entro il secondo grado, dal tutore o curatore ovvero dal pubblico ministero 69 c.p.c.(2).

Se l’interdicendo o l’inabilitando si trova sotto la responsabilità genitoriale o ha per curatore uno dei genitori 332, l’interdizione o l’inabilitazione non può essere promossa che su istanza del genitore medesimo o del pubblico ministero 712 ss. c.p.c.(3).

Note

(1)

Il comma è stato così modificato dall’art. 5 della L. 9 gennaio 2004 n. 6.

(2)

L’elencazione dei soggetti legittimati è da ritenersi tassativa; rispetto al precedente testo (in vigore sino al 2004), potranno ora proporre istanza anche il soggetto interessato e la persona stabilmente convivente.

(3)

L’istanza andrà proposta con ricorso al tribunale ordinario del luogo in cui l’interdicendo o l’inabilitando hanno residenza o domicilio; la natura del procedimento, mancando un conflitto di interessi, parrebbe doversi configurare come di volontaria giurisdizione. Si svolge in camera di consiglio e si conclude con sentenza di accoglimento o di rigetto.

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