Art. 418 – Poteri dell’autorità giudiziaria

Promosso il giudizio di interdizione 712 c.p.c., può essere dichiarata anche d’ufficio l’inabilitazione per infermità di mente 415.

Se nel corso del giudizio d’inabilitazione si rivela l’esistenza delle condizioni richieste per l’interdizione 414, il pubblico ministero fa istanza al tribunale di pronunziare l’interdizione, e il tribunale provvede nello stesso giudizio, premessa l’istruttoria necessaria 714 c.p.c.(1).

Se nel corso del giudizio di interdizione o di inabilitazione appare opportuno applicare l’amministrazione di sostegno, il giudice, d’ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione del procedimento al giudice tutelare. In tal caso il giudice competente per l’interdizione o per l’inabilitazione può adottare i provvedimenti urgenti di cui al quarto comma dell’articolo 405(2)(3).

Note

(1)

Per tale fase, occorrerà l’apposita istanza del pubblico ministero poiché la pronuncia verrà ad ampliare l’originario contenuto (diversamente da quanto previsto al co. I, essendo la domanda di inabilitazione implicitamente contenuta come subordinata).

(2)

L’interdizione e l’inabilitazione sono misure aventi carattere residuale; qualora nel corso del giudizio si accerti che le condizioni del soggetto non sono così gravi da comportare una delle due ridette pronunce, dovrà applicarsi l’amministrazione di sostegno.

(3)

Il comma è stato aggiunto dall’art. 6 della L. 9 gennaio 2004 n. 6.

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